
MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE:
DALLA DIRETTIVA CPD 89/106 AL REGOLAMENTO CPR 305/11
A distanza 24 anni dalla sua emanazione, la Direttiva 89/106 va in pensione e viene sostituita dal Regolamento 305/11 (da qui in poi CPR).
Il CPR è entrato in vigore già il 24 aprile 2011 ma in realtà la maggior parte degli articoli ed in sostanza tutto quanto riguarda prodotti, fabbricanti, distributori ed importatori entrerà in vigore il prossimo 1° luglio.
Il CPR fissa “le condizioni per l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l’uso della marcatura CE sui prodotti in questione”.
Le novità sono diverse ed alcune particolarmente importanti. Di fatto però molte di queste novità dovranno essere rese esecutive attraverso l’aggiornamento delle diverse revisioni delle norme armonizzate.
Di seguito alcune delle principali novità:
• L’aggiunta di un nuovo requisito di base dei prodotti da costruzione relativo all’uso sostenibile delle risorse naturali
• La specifica sulle varie responsabilità dell’importatore o del distributore che immette un prodotto sul mercato
• Chiarimenti per quanto riguarda l’anno da indicare in etichetta CE
• La possibilità per le microimprese di poter fruire di ulteriori agevolazioni in merito all´uso di metodi diversi da quelli sin qui previsti dalla norma armonizzata per le determinazione delle prestazioni del prodotto tipo (di tali facilitazioni si attende il dettaglio operativo in sede di revisione di norma di prodotto).
La novità direttamente applicabile a partire dal 1 Luglio 2013 riguarda un nuovo documento che deve essere redatto dal fabbricante all’atto dell’immissione del prodotto sul mercato. La marcatura CE non attesterà più solo la conformità dei materiali da costruzione ad una specifica tecnica ma, con l’introduzione della “Dichiarazione di Prestazione” (DoP), che andrà a sostituire la precedente “Dichiarazione di Conformità”, il produttore dovrà dichiarare le prestazioni dei propri prodotti.
All’interno della DoP andranno anche riportati i riferimenti dell’organismo notificato che ha eseguito le prove di tipo e i riferimenti dei report di prova che testimoniano le prestazioni dichiarate. Tale DoP dovrà essere fornita all’utilizzatore.
Fonte legno-legno.